Si considera attività commerciale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettera c LRD:
l’acquisto e la vendita per conto di terzi di biglietti di banca, monete, divise e metalli preziosi bancari nonché l’attività di cambio;
il commercio per conto proprio di monete circolanti e di biglietti di banca in corso;
il commercio in borsa per conto di terzi di materie prime;
il commercio fuori borsa per conto di terzi di materie prime, se le materie prime presentano un grado di standardizzazione talmente elevato da poter essere liquidate in ogni momento;
il commercio per conto proprio di metalli preziosi bancari.
Il commercio di valori mobiliari è considerato attività commerciale unicamente se richiede un’autorizzazione secondo la legge del 15 giugno 20181sugli istituti finanziari (LIsFi).2
L’attività di cambio esercitata a titolo accessorio non costituisce un’attività commerciale.