Per quanto siano esercitate per conto di terzi, sono parimenti considerate attività ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettere f e g LRD:1
la gestione di valori mobiliari e di strumenti finanziari;
l’esecuzione di mandati di investimento;
la custodia di valori mobiliari;
l’attività di organo in seno a società di domicilio.
Sono considerate società di domicilio ai sensi della presente ordinanza le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e formazioni analoghe che non esercitano attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali.
Non sono considerate società di domicilio le società che:
perseguono la salvaguardia degli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari mediante un’azione comune oppure fini politici, religiosi, scientifici, artistici, di pubblica utilità, ricreativi o simili;
controllano una o più società operative e il cui scopo non consiste prevalentemente nella gestione di patrimoni di terzi (società holding).
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 12 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). ↩
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