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Commenti: Art. 5 | Omnilex
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ORD-CFCG · Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Art. 5
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Art. 5
955.021
ORD-CFCG
Federal Office Ordinance
1 gen 2019
Fonte originale
La prova dell’identità del giocatore può essere fornita mediante:
un documento d’identità ufficiale in caratteri latini e provvisto di fotografia, quale il passaporto, la carta d’identità o la licenza di condurre;
la copia autenticata ai sensi dell’articolo 6 del documento d’identità di cui alla lettera a;
la copia del documento d’identità di cui alla lettera a, accompagnata dalla prova che il giocatore ha un conto di pagamento svizzero a suo nome;
un mezzo d’identificazione elettronico riconosciuto dallo Stato;
un’identificazione video o in linea; o
qualsiasi altro mezzo equivalente previamente approvato dalla CFCG.
La casa da gioco allestisce una copia del mezzo di prova presentatole e la conserva in forma cartacea o elettronica.
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