955.021ORD-CFCGFederal Office Ordinance1 gen 2019Fonte originale
La copia del documento d’identità di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a è autenticata da:
un notaio o un ente pubblico normalmente preposto al rilascio di tali attestazioni;
un avvocato abilitato a esercitare la professione in Svizzera;
un intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD con domicilio o sede in Svizzera; o
un intermediario finanziario con sede o domicilio all’estero che esercita un’attività simile a quella di un intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD e che è sottoposto a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
È considerata attestazione di autenticità valida anche la copia del documento d’identità presente nella banca dati di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la legge federale del 18 marzo 20161sulla firma elettronica in combinazione con un’autenticazione elettronica effettuata dal giocatore in questo ambito. La copia del documento d’identità è richiesta nel quadro dell’emissione di un certificato qualificato.