(art. 9 cpv. 2 e 3 LInFi)
- La richiesta di autorizzazione per l’apertura di una nuova infrastruttura del mercato finanziario deve contenere in particolare le seguenti indicazioni e i seguenti documenti sulle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione secondo l’articolo 9 capoverso 2 LInFi nonché sui titolari di partecipazioni qualificate secondo l’articolo 9 capoverso 3 LInFi:
a. per le persone fisiche:
1. indicazioni riguardanti nazionalità, domicilio, partecipazioni qualificate in altre società, procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti,
2. un curriculum vitae firmato dalla persona interessata,
3. referenze,
4. un estratto del casellario giudiziale;
b. per le società:
1. gli statuti,
2. un estratto del registro di commercio o un’attestazione corrispondente,
3. una descrizione dell’attività, della situazione finanziaria e, all’occorrenza, della struttura del gruppo,
4. indicazioni su procedimenti giudiziari e amministrativi conclusi o pendenti.
- Le persone che detengono una partecipazione qualificata devono consegnare alla FINMA una dichiarazione nella quale precisano se detengono la partecipazione per proprio conto o a titolo fiduciario per conto di terzi e se su questa partecipazione hanno concesso opzioni o diritti simili.
- Entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio, l’infrastruttura del mercato finanziario inoltra alla FINMA un elenco delle partecipazioni qualificate. L’elenco contiene indicazioni sull’identità dei titolari di partecipazioni qualificate e sulla quota detenuta il giorno di chiusura dell’esercizio, nonché eventuali cambiamenti rispetto all’anno precedente. Le indicazioni e i documenti secondo il capoverso 1 devono essere forniti inoltre per i titolari di partecipazioni qualificate che non erano stati notificati in precedenza.