958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 8 cpv. 3 LInFi)
Per la gestione dei rischi l’infrastruttura del mercato finanziario deve disporre di una strategia finalizzata all’identificazione, alla misurazione, al controllo e alla sorveglianza su base integrata, in particolare in relazione a:
i rischi legali;
i rischi di credito e di liquidità;
i rischi di mercato;
i rischi operativi;
i rischi di regolamento;
i rischi di reputazione; e
i rischi aziendali generali.
Essa deve mettere a disposizione strumenti e creare incentivi affinché i partecipanti possano controllare e limitare in modo continuativo i rischi che sorgono per se stessi e per l’infrastruttura del mercato finanziario.
Se dispone di partecipanti indiretti e questi sono individuabili, l’infrastruttura del mercato finanziario deve identificare, misurare, controllare e sorvegliare i rischi che possono derivarle da tali partecipanti indiretti.
La documentazione interna dell’infrastruttura del mercato finanziario riguardante le decisioni e la sorveglianza relative agli affari a rischio deve essere allestita in modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull’attività.
L’infrastruttura del mercato finanziario provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno che assicuri, fra l’altro, la conformità alle prescrizioni giuridiche e aziendali («compliance»).
L’organo di audit interno riferisce all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo o a uno dei suoi comitati. Esso deve disporre di risorse sufficienti e ha diritti di verifica incondizionati.
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