958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 110 LInFi)
È possibile rinunciare a uno scambio di margini iniziali e di variazione se:
la garanzia da scambiare è inferiore a 500 000 franchi;
all’operazione partecipano piccole controparti non finanziarie.
È possibile rinunciare a uno scambio di margini iniziali se questi devono essere versati per la componente valutaria dei derivati su valute per i quali, a una data prestabilita e secondo un metodo predefinito, il valore nominale e gli interessi in una valuta sono scambiati contro il valore nominale e gli interessi in un’altra valuta.
Se una delle controparti di un’operazione in derivati è un emittente di un titolo di credito coperto o un soggetto giuridico di un aggregato di copertura per i titoli di credito coperti, alle condizioni di cui all’articolo 86 capoverso 3 tale controparte può convenire con la sua controparte:
la rinuncia a uno scambio di margini iniziali; o
che l’emittente del titolo di credito coperto o il soggetto giuridico dell’aggregato di copertura non versi alcun margine di variazione e la controparte versi margini di variazione in contanti.
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