958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 110 LInFi)
Le controparti possono ridurre i margini iniziali di 50 milioni di franchi al massimo.
L’entità dei margini iniziali di una controparte appartenente a un gruppo finanziario o assicurativo oppure a un gruppo è determinata tenendo conto di tutte le società del gruppo.
Nelle operazioni infragruppo il margine iniziale può essere ridotto di 10 milioni di franchi al massimo.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.