958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 110 LInFi)
I margini di variazione devono essere ricalcolati almeno ogni giorno operativo.
La valutazione dell’operazione in corso di cui all’articolo 109 LInFi funge da base di calcolo. Per il resto si applica per analogia l’articolo 101 capoverso 2.
I margini di variazione devono essere versati il giorno del calcolo secondo il capoverso 1. Per il regolamento si applicano i termini usuali sul mercato.
In deroga al capoverso 3, è consentito versare i margini di variazione entro due giorni operativi dal giorno del calcolo se:
a. una controparte, che non è tenuta a versare un margine iniziale, ha prestato garanzie supplementari prima del giorno del calcolo e sono soddisfatte le seguenti condizioni:
1. nel calcolo delle garanzie supplementari si tiene conto di un intervallo di confidenza unilaterale del 99 per cento applicato al pertinente periodo con rischio di margine per la valutazione delle operazioni in derivati OTC da garantire,
2. il periodo con rischio di margine è pari almeno al numero di giorni che intercorrono tra il giorno del calcolo e il giorno del versamento dei margini di variazione, compresi questi due giorni; o
b. le controparti hanno versato margini iniziali tenendo conto di un periodo con rischio di margine che copre almeno i seguenti periodi:
1. il periodo che intercorre tra l’ultimo versamento dei margini di variazione e la possibile inadempienza della controparte, più i giorni che intercorrono tra il giorno del calcolo e il giorno del versamento dei margini di variazione, e
2. il periodo che è stimato necessario per sostituire le operazioni in derivati OTC interessate o per coprire i rischi a esse connesse.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.