958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 110 LInFi)
Per il margine iniziale non è consentita alcuna compensazione reciproca.
I margini iniziali versati in contanti devono essere detenuti presso una banca centrale o una banca svizzera indipendente dalla controparte che li versa o una banca estera indipendente che sottostà a una regolamentazione e vigilanza adeguate.
I margini iniziali che non sono versati in contanti possono essere detenuti dalla controparte beneficiaria o da un terzo da essa incaricato. Il terzo può essere la controparte che versa il margine iniziale.
Un riutilizzo dei margini iniziali non è consentito. È fatto salvo il riutilizzo, da parte di un terzo depositario, dei margini iniziali versati in contanti se un contratto assicura che il riutilizzo non pregiudica la garanzia né la realizzazione.
La controparte beneficiaria e il terzo depositario devono separare i margini iniziali non ricevuti in contanti dai propri valori patrimoniali e concludere un accordo di separazione. Tale accordo prevede in particolare che:
il margine iniziale sia immediatamente disponibile per la controparte beneficiaria in caso di fallimento o di insolvenza della controparte che versa il margine iniziale; e
la controparte che versa il margine iniziale sia sufficientemente coperta in caso di fallimento o di insolvenza della controparte beneficiaria o del terzo depositario.
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