(art. 94 cpv. 2 e art. 107 LInFi)
- Fatti salvi i capoversi 2, 2bise 2ter, per le operazioni transfrontaliere l’obbligo di scambiare garanzie sussiste anche quando la controparte estera della controparte svizzera soggetta all’obbligo di scambio sarebbe soggetta a tale obbligo se avesse la sua sede in Svizzera.1
- Non occorre scambiare garanzie, se la controparte estera:
- ha la propria sede in uno Stato il cui diritto è stato riconosciuto equivalente dalla FINMA; e
- non è tenuta allo scambio di garanzie secondo il diritto di questo Stato.
a. gli accordi di compensazione o di garanzia non possono essere giuridicamente applicati con certezza in ogni momento nei confronti della controparte estera; o
b. gli accordi di separazione delle garanzie non corrispondono a standard internazionali riconosciuti.2
a. un esame giuridico da parte di un organo indipendente ha dimostrato che la raccolta dei margini iniziali e di variazione della controparte estera conformemente alle disposizioni della LInFi o della presente ordinanza non sarebbe possibile; e
b. il rapporto tra le transazioni non garantite, sia in corso che concluse dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di esigere margini iniziali e di variazione, e tutte le operazioni in derivati OTC è inferiore al 2,5 per cento; le operazioni infragruppo non sono incluse nel calcolo.3
- La controparte svizzera può rinunciare al versamento di margini iniziali e di variazione a favore della controparte estera se un esame giuridico da parte di un organo indipendente ha dimostrato che:
- Essa può rinunciare ad esigere il versamento di margini iniziali e di variazione da parte della controparte estera se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 2bislettera a o b e se:
- Gli altri obblighi di riduzione dei rischi che richiederebbero una collaborazione da parte della controparte possono essere adempiuti unilateralmente, purché ciò sia conforme agli standard internazionali riconosciuti.