958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 110 LInFi)
Il valore delle garanzie deve essere limitato per mezzo di riduzioni del valore di mercato secondo l’allegato 4.
Un’ulteriore riduzione dell’8 per cento deve essere applicata nei casi in cui:
la valuta del margine iniziale versato è diversa da quella convenuta per il corrispondente pagamento in caso di risoluzione;
la valuta del margine di variazione non versato in contanti è diversa da quelle convenute per il margine di variazione nel contratto derivato, nell’accordo quadro di compensazione o nell’allegato sulla garanzia.1
Le controparti possono determinare le riduzioni di valore per mezzo di stime proprie della volatilità dei prezzi di mercato e dei corsi di cambio purché soddisfino gli standard minimi qualitativi e quantitativi indicati nell’allegato 5.
Esse adottano misure per:
escludere concentrazioni di rischi su determinati tipi di garanzie;
escludere che le garanzie accettate siano emesse dal prestatore della garanzia o da un’impresa ad esso legata;
evitare rischi di correlazione significativi dalle garanzie ricevute.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715). ↩
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