(art. 112 LInFi)
L’obbligo di negoziare un derivato presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione (obbligo di negoziazione su una piattaforma) secondo l’articolo 112 LInFi si applica, a partire dalla data in cui la FINMA rende noto tale obbligo per l’operazione in derivati in questione:
1. i partecipanti a una controparte centrale autorizzata o riconosciuta concludono con altre controparti finanziarie, o
2. le altre controparti finanziarie che non sono piccole concludono traloro;
c. dopo la scadenza di un termine di 12 mesi, per tutte le altre nuove operazioni in derivati concluse.
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