958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 112 LInFi)
Le controparti che in virtù degli articoli 98 capoverso 2 o 99 capoverso 2 LInFi sono assoggettate all’obbligo di negoziazione su una piattaforma non sono tenute a negoziare le operazioni concluse prima che insorgesse tale obbligo presso sedi di negoziazione autorizzate o riconosciute o attraverso gestori di un sistema organizzato di negoziazione.
Le operazioni in derivati con controparti secondo l’articolo 94 capoverso 1 LInFi non sono soggette all’obbligo di negoziazione su una piattaforma.
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