958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 116 LInFi)
Le controparti finanziarie e non finanziarie disciplinano per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo i processi con cui garantiscono l’adempimento degli obblighi per:1
la compensazione per il tramite di una controparte centrale (art. 97 LInFi);
la determinazione dei valori soglia (art. 100 LInFi);
la comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni (art. 104 LInFi);
la riduzione dei rischi (art. 107 LInFi);
il commercio presso sedi di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione (art. 112 LInFi).
Le controparti non finanziarie che non vogliono negoziare derivati possono fissare questa decisione per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo e sono quindi esonerate dall’obbligo di cui al capoverso 1.2
Le controparti finanziarie che sono incaricate da altre controparti finanziarie o non finanziarie di adempiere i loro obblighi disciplinano i relativi processi ai sensi del capoverso 1 per analogia.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 14 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 14 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.