958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 116 e 117 LInFi)
L’ufficio di revisione verifica se le controparti non finanziarie hanno adottato misure per rispettare in particolare gli obblighi relativi al commercio di derivati menzionati all’articolo 113 capoverso 1 lettere a–e.
In occasione della verifica, tiene conto dei principi dell’importanza e della verifica basata sul rischio.
L’ufficio di revisione di cui all’articolo 727 del Codice delle obbligazioni^1^presenta al consiglio d’amministrazione il risultato della verifica in una relazione completa secondo l’articolo 728b capoverso 1 CO.
L’ufficio di revisione di cui all’articolo 727a CO informa del risultato della verifica l’organo responsabile dell’impresa sottoposta a verifica.
Se l’ufficio di revisione riscontra infrazioni alle disposizioni in materia di commercio di derivati, le registra nel rendiconto secondo i capoversi 3 e 4. Esso fissa un termine per l’eliminazione delle infrazioni comunicate.
Se durante il periodo di verifica la società sottoposta a verifica non ha effettuato operazioni in derivati e al termine di tale periodo non sono in corso operazioni in derivati, il rendiconto secondo i capoversi 3 e 4 può essere tralasciato.
Se la società non elimina entro il termine stabilito secondo il capoverso 5 le infrazioni che le sono state comunicate o se queste si ripetono, l’ufficio di revisione segnala le infrazioni al DFF.