(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)
- Le seguenti operazioni in valori mobiliari sono ammesse anche se rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi:
- operazioni in valori mobiliari per attuare la propria decisione di effettuare un’operazione in valori mobiliari, in particolare l’acquisto da parte dell’offerente potenziale di valori mobiliari della società bersaglio in vista della pubblicazione di un’offerta pubblica di acquisto, a condizione che la decisione non sia stata presa sulla base di un’informazione privilegiata;
- operazioni in valori mobiliari se sono effettuate nell’ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento da:
1. la Confederazione, i Cantoni o i Comuni,
2. la BNS,
3. la BRI, e
4. le banche multilaterali di sviluppo secondo l’articolo 63 capoverso 2 lettera c OFoP1.
- È possibile stabilire che il capoverso 1 venga applicato anche a operazioni in valori mobiliari effettuate dagli organismi elencati di seguito, a condizione che le operazioni siano effettuate nell’ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento, che sia concessa la reciprocità e che una deroga non sia contraria allo scopo della legge:
- banche centrali estere;
- la BCE;
- enti di uno Stato incaricati della gestione del debito pubblico o che vi partecipano;
- il FESF; e
- il MESF.
- Il DFF pubblica un elenco degli organismi a cui si applica il capoverso 1 lettera b numero 2.