(art. 142 cpv. 2 LInFi)
La comunicazione di un’informazione privilegiata a una persona non rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 142 capoverso 1 lettera b LInFi se:
1. avverte il destinatario che non è consentito sfruttare l’informazione privilegiata, e
2. documenta la trasmissione dell’informazione privilegiata e l’avvertimento ai sensi del numero 1.
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