958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’obbligo di comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni di cui all’articolo 104 LInFi deve essere adempiuto al più tardi:
dopo 6 mesi, a partire dalla prima autorizzazione o dal primo riconoscimento di un repertorio di dati da parte della FINMA, se la persona tenuta a effettuare la comunicazione non è una piccola controparte finanziaria o è una controparte centrale;
dopo 9 mesi, a partire dalla prima autorizzazione o dal primo riconoscimento di un repertorio di dati da parte della FINMA, se la persona tenuta a effettuare la comunicazione è una piccola controparte finanziaria o una controparte non finanziaria che non è piccola;
1 dal 1° gennaio 2028, per le operazioni in derivati in corso a tale data in tutti gli altri casi.2
Per la comunicazione di operazioni in derivati negoziate per il tramite di sedi di negoziazione o del gestore di un sistema organizzato di negoziazione ciascun termine di cui al capoverso 1 si prolunga di sei mesi.
In casi particolari la FINMA può prorogare i termini di cui al presente articolo.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 576). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3377). ↩
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