958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Gli obblighi di cui agli articoli 27, 28 capoversi 2–4, 30 capoversi 2 e 3, 31, 40 secondo periodo e 41–43 devono essere adempiuti al più tardi dal 1° gennaio 2018.1
Gli obblighi di registrazione e di comunicazione secondo gli articoli 36 capoverso 2 e 37 capoversi 1 lettera d e 2 devono essere adempiuti al più tardi dal 1° ottobre 2018. I fatti che si verificano tra il 1° gennaio 2018 e il 30 settembre 2018 e che sono soggetti a questi obblighi devono essere registrati e comunicati retroattivamente entro il 31 dicembre 2018.2
Le succursali estere di commercianti svizzeri di valori mobiliari e i partecipanti esteri di una sede di negoziazione devono adempiere i loro obblighi di cui agli articoli 36 capoverso 2 e 37 capoversi 1 lettera d e 2 al più tardi dal 1° gennaio 2019.3
Fino al 31 dicembre 2017 la deroga all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 37 capoverso 4 può essere fatta valere senza un accordo secondo l’articolo 32 capoverso 3 LInFi o uno scambio di informazioni tra la FINMA e la competente autorità estera di vigilanza.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715). ↩
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