958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 14 LInFi)
I sistemi informatici devono essere concepiti in modo che:
possano essere soddisfatti in misura adeguata i requisiti di disponibilità, di integrità e di riservatezza delle informazioni nell’ottica dell’attività;
sia possibile un controllo affidabile degli accessi;
esistano misure per individuare le lacune a livello di sicurezza e sia possibile reagire in maniera adeguata.
L’infrastruttura del mercato finanziario adotta misure idonee affinché i dati rilevanti per l’attività possano essere ripristinati in caso di perdita.
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