958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 17 LInFi)
La comunicazione che l’infrastruttura del mercato finanziario deve trasmettere alla FINMA prima di avviare la propria attività all’estero deve contenere tutte le indicazioni e i documenti necessari alla valutazione dell’attività, segnatamente:
un piano d’attività che descriva in particolare il tipo di affari prospettati e le strutture organizzative;
l’indirizzo della sede all’estero;
i nomi delle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione;
la società di audit;
l’autorità di vigilanza nel Paese ospite.
L’infrastruttura del mercato finanziario deve inoltre comunicare alla FINMA:
la cessazione dell’attività all’estero;
ogni importante modifica dell’attività all’estero;
il cambiamento della società di audit;
il cambiamento dell’autorità di vigilanza nel Paese ospite.
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