958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 24 LInFi)
Il piano di stabilizzazione e il piano di liquidazione devono tenere conto delle norme delle autorità di vigilanza estere e delle banche centrali estere in materia di stabilizzazione, risanamento e liquidazione.
Il piano di stabilizzazione comprende in particolare una descrizione delle misure da adottare e delle risorse richieste per attuare tali misure. Esso deve essere approvato dall’organo di alta direzione, vigilanza e controllo.
Al momento della presentazione del piano, l’infrastruttura del mercato finanziario descrive le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all’estero (art. 21) già attuate o previste.
Essa presenta alla FINMA, entro la fine del secondo trimestre di ogni anno, il piano di stabilizzazione e le informazioni necessarie al piano di liquidazione. Tali documenti vanno presentati anche qualora intervengano modifiche che comportano una rielaborazione o su richiesta della FINMA.
La FINMA accorda all’infrastruttura del mercato finanziario un termine appropriato per attuare a titolo preliminare le misure previste nel piano di liquidazione.
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