(art. 24 cpv. 1 LInFi) Le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione dell’infrastruttura del mercato finanziario possono comprendere in particolare: a. miglioramento e decentramento strutturali: 1. struttura giuridica orientata alle unità («business-aligned legal entities»), 2. creazione di unità di servizi giuridicamente autonome, 3. soppressione o attenuazione dell’obbligo di fatto di assistenza, in particolare mediante la creazione di una struttura direttiva autonoma, 4. riduzione delle asimmetrie geografiche o di bilancio; b. decentramento finanziario per limitare i rischi di contagio: 1. riduzione delle partecipazioni al capitale tra le unità giuridiche dello stesso livello, 2. limitazione della concessione di crediti e garanzie non garantiti tra unità giuridiche dello stesso livello all’interno del gruppo finanziario, 3. creazione di una struttura volta a incentivare un finanziamento interno al gruppo possibilmente vicino al mercato; c. decentramento operativo per la protezione dei dati e il mantenimento di importanti prestazioni dell’esercizio: 1. garanzia dell’accesso a raccolte di dati, banche dati e mezzi informatici nonché della loro utilizzazione, 2. separazione o trasferimento sostenibile delle funzioni essenziali, 3. accesso ai sistemi essenziali per l’esercizio dell’attività e la loro ulteriore utilizzazione.
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