(art. 29 cpv. 3 lett. b LInFi)
- Non sono soggette alle disposizioni sulla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione le operazioni in valori mobiliari che sono effettuate nell’ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento da:
- la Confederazione, i Cantoni o i Comuni;
- la BNS;
- la Banca dei regolamenti internazionali (BRI);
- le banche multilaterali di sviluppo secondo l’articolo 63 capoverso 2 lettera c dell’ordinanza del 1° giugno 20121sui fondi propri (OFoP).
- Possono derogare alle disposizioni sulla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione le operazioni in valori mobiliari effettuate dagli organismi elencati di seguito, a condizione che le operazioni avvengano nell’ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento, che sia concessa la reciprocità e che una deroga non sia contraria allo scopo della legge:
- banche centrali estere;
- Banca centrale europea (BCE);
- enti di uno Stato incaricati della gestione del debito pubblico o che vi partecipano;
- Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF);
- Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF).
- Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) pubblica un elenco degli organismi a cui si applica il capoverso 2.
- La sede di negoziazione deve essere informata se le operazioni sono effettuate nell’ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento.