958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 30 LInFi)
La sede di negoziazione fissa regole e procedure trasparenti per un commercio equo, efficiente e ordinato e definisce criteri oggettivi per un’esecuzione efficace degli ordini. Essa deve adottare dispositivi per garantire una gestione solida dei processi tecnici e l’esercizio dei suoi sistemi.
La sede di negoziazione deve disporre di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per assicurare in particolare che i suoi sistemi di negoziazione:
siano resilienti e abbiano capacità sufficienti per gestire picchi di volume di ordini e messaggi;
siano in grado di garantire un commercio ordinato in condizioni di mercato critiche;
siano soggetti a misure di emergenza efficaci per garantire la ripresa dell’attività in caso di perturbazioni dei suoi sistemi di negoziazione;
rifiutino ordini che superano i limiti di volume e di corso fissati anticipatamente o che sono chiaramente errati;
siano in grado di sospendere o limitare temporaneamente la negoziazione qualora in un lasso di tempo breve si registri un’oscillazione significativa del prezzo di un valore mobiliare su questo mercato o su un mercato correlato;
siano in grado, in casi eccezionali, di correggere, modificare o annullare qualsiasi operazione; e
siano sottoposti a controlli regolari volti a garantire che i requisiti di cui alle lettere a–f siano soddisfatti.
La sede di negoziazione deve concludere un accordo scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo con tutti i partecipanti che hanno una funzione particolare, segnatamente con quelli che nella sede di negoziazione perseguono una strategia di «market making». Essa utilizza sistemi e procedure che garantiscono il rispetto delle regole da parte di questi partecipanti.1
La sede di negoziazione può prevedere nei suoi regolamenti che i partecipanti segnalino le vendite allo scoperto nel suo sistema di negoziazione.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 14 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). ↩
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