958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 35 LInFi)
La borsa garantisce che tutti i valori mobiliari ammessi al commercio e tutti quelli quotati possano essere negoziati in modo equo, efficiente e ordinato.
Nel caso dei derivati essa assicura in particolare che le caratteristiche del commercio di derivati consentano una formazione ordinata dei corsi.
La borsa si dota dei dispositivi necessari per controllare l’osservanza dei requisiti di ammissione e quotazione per i valori mobiliari da essa ammessi al commercio e quotati.
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