958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 31 cpv. 2 LInFi)
L’organo di sorveglianza del commercio deve disporre di sistemi e risorse appropriati per l’adempimento dei propri compiti.
Il funzionamento dei sistemi di sorveglianza del commercio deve essere garantito senza limitazioni anche in caso di un elevato volume di dati.
L’organo di sorveglianza del commercio sorveglia il commercio in modo da permettere di identificare i comportamenti di cui agli articoli 142 e 143 LInFi, indipendentemente dal fatto che questi siano riconducibili a negoziazioni manuali, automatizzate o algoritmiche.
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