958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 37 cpv. 1–3 LInFi)
Nella sua attività giurisdizionale l’autorità di ricorso è indipendente e sottostà al solo diritto.
I suoi membri non possono far parte dell’organo per l’ammissione di valori mobiliari al commercio né avere un rapporto di lavoro o un altro rapporto contrattuale con la sede di negoziazione che generi conflitti di interessi.
Ai membri dell’autorità indipendente di ricorso si applicano le disposizioni sulla ricusazione della legge del 17 giugno 20051sul Tribunale federale.
Il regolamento dell’autorità indipendente di ricorso contiene prescrizioni concernenti la composizione, la nomina, l’organizzazione e le procedure di tale autorità.