958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 38 LInFi)
I partecipanti ammessi a una sede di negoziazione registrano tutti gli ordini ricevuti e tutte le operazioni in valori mobiliari da loro effettuate.
L’obbligo di registrazione si applica anche agli ordini e alle operazioni in derivati relativi a valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione.
L’obbligo di registrazione si applica sia alle operazioni effettuate per proprio conto sia a quelle effettuate per conto di clienti.
La FINMA determina quali informazioni sono necessarie e in quale forma esse debbano essere registrate.
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