958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 44 LInFi)
Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione emana regole per l’organizzazione del commercio e sorveglia il rispetto delle prescrizioni legali e regolamentari nonché lo svolgimento del commercio.
Esso effettua registrazioni cronologiche di tutti gli ordini e di tutte le operazioni eseguiti nell’ambito del sistema organizzato di negoziazione.
In caso di contratti conclusi secondo regole discrezionali si possono effettuare negoziazioni «matched principal» soltanto se è possibile garantire l’esecuzione alle migliori condizioni. Deroghe sono ammesse soltanto se i clienti interessati rinunciano esplicitamente a un’esecuzione alle migliori condizioni.
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