(art. 43 cpv. 1 LInFi) Le condizioni per l’autorizzazione e il riconoscimento applicabili al gestore di un sistema organizzato di negoziazione sono rette dalle leggi sui mercati finanziari secondo l’articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20071sulla vigilanza dei mercati finanziari.
RS 956.1 ↩
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