(art. 46 cpv. 2 e 3 LInFi)
- Alla negoziazione multilaterale e alla negoziazione bilaterale per la quale esiste un mercato liquido si applicano per analogia gli articoli 27 e 29.
- Nel caso di negoziazione bilaterale per la quale non esiste un mercato liquido sono sufficienti offerte di corsi su richiesta.