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Commenti: Art. 43 | Omnilex
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OInFi · Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati
Art. 43
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958.11
OInFi
Federal Council Ordinance
1 gen 2016
Fonte originale
(art. 46 cpv. 1 e 2 LInFi)
Alla negoziazione multilaterale si applicano per analogia gli articoli 28 capoversi 1 e 4 e 29.
Nel caso di negoziazione bilaterale è sufficiente una pubblicazione aggregata alla fine della giornata di negoziazione.
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