958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 52 LInFi)
Per liquidità in una valuta secondo l’articolo 52 capoverso 1 LInFi si intendono:
il contante in detta valuta detenuto presso una banca centrale o un’istituzione finanziaria solvibile;
il contante in altre valute prontamente convertibili in detta valuta mediante operazioni di cambio;
le linee di credito non garantito in detta valuta concordate contrattualmente, approvate e utilizzabili presso un’istituzione finanziaria solvibile senza ulteriore decisione creditizia;
le garanzie di cui all’articolo 49 LInFi e i valori patrimoniali trasformabili prontamente in contante in detta valuta mediante vendita;
le garanzie di cui all’articolo 49 LInFi e i valori patrimoniali trasformabili prontamente in contante in detta valuta presso banche centrali o istituzioni finanziarie solvibili mediante linee di credito garantito o linee di pronti contro termine concordate contrattualmente.
La controparte centrale verifica regolarmente il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 52 capoverso 1 LInFi sulla base di diversi scenari di stress. A tal fine, applica alla liquidità scarti di garanzia adeguati anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili. Essa diversifica i suoi fornitori di liquidità.
La strategia d’investimento della controparte centrale deve essere in linea con la sua strategia di gestione dei rischi. La controparte è tenuta a evitare i rischi di concentrazione.
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