958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 55 LInFi)
La trasferibilità è garantita se:
il trasferimento è legalmente efficace a norma degli ordinamenti giuridici applicabili; e
l’altro partecipante è tenuto nei confronti del partecipante indiretto ad assumere le garanzie, i crediti e gli impegni di quest’ultimo.
Se un trasferimento non può avere luogo entro il termine fissato dalla controparte centrale, quest’ultima può adottare tutte le misure previste dalle sue regole per gestire attivamente i rischi relativi alle posizioni interessate, compresa la liquidazione dei valori patrimoniali e delle garanzie che il partecipante inadempiente detiene per conto di un partecipante indiretto o dei suoi clienti.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.