958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 73a cpv. 2 LInFi)
Un sistema di negoziazione TRD esercita la sua attività a titolo professionale se:
durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi;
durante un anno civile mantiene relazioni d’affari con oltre 20 partecipanti secondo l’articolo 73c capoverso 1 lettera e LInFi (partecipanti privati) o con almeno un partecipante secondo l’articolo 73c capoverso 1 lettere a–d LInFi; o
ha la facoltà illimitata di disporre di valori mobiliari TRD di terzi che in un qualsiasi momento superano i 5 milioni di franchi.
Se viene superato un valore soglia di cui al capoverso 1, il sistema di negoziazione TRD deve notificarlo alla FINMA entro dieci giorni. Esso deve presentare entro 60 giorni alla FINMA una richiesta di autorizzazione secondo le prescrizioni della LInFi.
Se la finalità di tutela della LInFi lo impone, la FINMA può vietare al richiedente di esercitare le attività riservate a un sistema di negoziazione TRD finché non si sarà pronunciata sulla richiesta.
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