958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 73b LInFi)
Ai sistemi di negoziazione TRD si applicano per analogia gli articoli 24–32 e 35, salvo che la presente sezione disponga altrimenti.
In luogo della possibilità prevista all’articolo 30 capoverso 2 lettera f di correggere, modificare o annullare, in casi eccezionali, qualsiasi operazione, un sistema di negoziazione TRD deve disporre di un meccanismo tale da produrre effetti economicamente comparabili.
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