958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 8 cpv. 2 LInFi)
L’infrastruttura del mercato finanziario deve descrivere esattamente negli statuti, nei contratti di società o nei regolamenti il proprio campo di attività e l’estensione geografica dello stesso.
Il campo di attività e la sua estensione geografica devono essere adeguati alle possibilità finanziarie e all’organizzazione amministrativa dell’infrastruttura del mercato finanziario.
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