958.11OInFiFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 8 cpv. 2 LInFi)
L’infrastruttura del mercato finanziario deve disporre di una struttura organizzativa e di basi organizzative che stabiliscano i compiti, le responsabilità, le competenze e gli obblighi di rendiconto:
dell’organo di direzione;
dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo;
dell’organo di audit interno.
L’organo di alta direzione, vigilanza e controllo deve essere composto da almeno tre membri. Questi non possono far parte degli organi di cui al capoverso 1 lettere a e c.
L’organo di alta direzione, vigilanza e controllo regola i principi della gestione dei rischi e determina la propensione ai rischi dell’infrastruttura del mercato finanziario. Esso fa valutare regolarmente il suo operato.
L’infrastruttura del mercato finanziario provvede a definire, a introdurre e a garantire una politica delle retribuzioni che promuova una gestione dei rischi solida ed efficace e che non incentivi ad allentare le norme relative ai rischi.
Essa deve disporre di meccanismi che consentono di rilevare le esigenze dei partecipanti in relazione ai servizi dell’infrastruttura del mercato finanziario.
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