(art. 94 cpv. 4 e 97 cpv. 2 LInFi)1
- Se sono state concluse prima dell’assoggettamento all’obbligo di compensazione, le operazioni con controparti che secondo l’articolo 98 capoverso 2 o 99 capoverso 2 LInFi sottostanno a tale obbligo non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale.
- Le operazioni in derivati con controparti che hanno sede o domicilio in Svizzera ai quali non si applicano le disposizioni relative al commercio di derivati non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale.
- Le operazioni in derivati a cui partecipa l’emittente di un titolo di credito coperto o il soggetto giuridico di un aggregato di copertura per i titoli di credito coperti non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- l’operazione in derivati serve esclusivamente a coprire i rischi di tasso o di cambio per l’aggregato di copertura che derivano dal titolo di credito coperto;
- l’operazione in derivati non cessa in caso di apertura di una procedura di risanamento o di fallimento nei confronti dell’emittente del titolo di credito coperto o del soggetto giuridico dell’aggregato di copertura;
- la controparte dell’emittente del titolo di credito coperto o del soggetto giuridico dell’aggregato di copertura ha almeno lo stesso rango dei creditori dei titoli di credito coperti; sono fatti salvi i casi in cui:
1. la controparte è la parte inadempiente o interessata, o
2. la controparte rinuncia alla parità di rango;
d. le altre operazioni in derivati concluse nel quadro del «netting set» sono collegate all’aggregato di copertura;
e. la quota di garanzia dell’aggregato di copertura ammonta almeno al 102 per cento.2