(art. 98 cpv. 3 LInFi)
Le operazioni in derivati volte a ridurre i rischi sono direttamente correlate all’attività aziendale oppure alla gestione del patrimonio o della liquidità della controparte non finanziaria se:
- servono a coprire i rischi derivanti da una variazione del valore degli attivi o dei passivi di cui la controparte non finanziaria o il suo gruppo dispone ragionevolmente in funzione della sua attività;
- servono a coprire i rischi derivanti da un impatto indiretto sul valore degli attivi e dei passivi dovuto alla fluttuazione dei tassi d’interesse, dei tassi d’inflazione, dei tassi di cambio o dei rischi di credito;
- sono considerate operazioni di copertura secondo una norma contabile riconosciuta di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 21 novembre 20121sulle norme contabili riconosciute; o
- sono concluse, secondo standard internazionali riconosciuti, come operazioni di copertura forfettarie nell’ambito di una gestione dei rischi aziendali («portfolio hedging» o «macro hedging») o mediante copertura indiretta («proxy hedging»).