(art. 108 lett. c LInFi)
1Il foro e il diritto applicabile in caso di eventuali controversie devono essere concordati al più tardi all’atto della conclusione di un’operazione in derivati OTC.
2Nell’accordo devono essere definite procedure per:
- l’accertamento, la registrazione e la sorveglianza di controversie relative al riconoscimento o alla valutazione dell’operazione e allo scambio di garanzie tra le controparti; la registrazione deve comprendere almeno il tempo durante il quale la controversia è pendente, la controparte e l’importo contestato;
- la risoluzione tempestiva delle controversie e per un processo specifico alle controversie che non sono risolte entro cinque giorni operativi.