(art. 108 lett. d LInFi)
1È possibile rinunciare a una compressione del portafoglio nella misura in cui non comporti alcuna riduzione significativa del rischio di controparte e la controparte obbligata sia in grado di documentarlo almeno ogni sei mesi.
2La compressione del portafoglio non comporta alcuna riduzione significativa del rischio di controparte in particolare se:
3È inoltre possibile rinunciare a una compressione del portafoglio anche se il relativo onere risultasse sproporzionato rispetto alla prevista riduzione del rischio di controparte.
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