(art. 109 LInFi)
1Condizioni di mercato che impediscono la valutazione di un’operazione in derivati OTC sono date se:
- il mercato è inattivo; o
- la fascia di oscillazione delle stime plausibili del valore equo («fair value») è significativa e le probabilità delle diverse stime non possono essere sufficientemente valutate.
2Il mercato è considerato inattivo per un’operazione in derivati OTC quando:
- i prezzi quotati non sono disponibili facilmente né sistematicamente; e
- i prezzi disponibili non sono riconducibili a transazioni di mercato effettuate regolarmente e nel rispetto delle usuali condizioni di mercato.
3Se è consentita una valutazione in base a prezzi risultanti da un modello, il modello deve:
- tenere conto di tutti i fattori che le controparti considererebbero nella definizione di un prezzo, utilizzando, per quanto possibile, anche le informazioni utili per la valutazione del mercato;
- essere conforme ai modelli economici riconosciuti per la determinazione dei prezzi degli strumenti finanziari;
- essere calibrato e testato, in quanto a validità, in base ai prezzi delle operazioni correnti osservabili sul mercato per lo stesso strumento finanziario oppure basarsi su dati di mercato osservabili a disposizione;
- essere convalidato e controllato in modo indipendente nell’ambito dei processi interni di gestione dei rischi;
- essere debitamente documentato e approvato almeno una volta all’anno dall’organo di direzione, dalla direzione o da un comitato dei rischi delegato da quest’ultima.