Le imprese di assicurazione e le seguenti persone devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile:
le persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza e del controllo, nonché le persone incaricate della gestione;
per le imprese di assicurazione estere, il mandatario generale.
Le persone di cui al capoverso 1 devono inoltre godere di buona reputazione.
Le persone che detengono una partecipazione qualificata in un’impresa di assicurazione secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera f devono parimenti godere di buona reputazione e garantire che l’influenza da loro esercitata non pregiudichi una gestione sana e prudente.
Il Consiglio federale stabilisce le qualifiche professionali che devono avere le persone di cui al capoverso 1.
In caso di delega di funzioni essenziali dell’impresa di assicurazione ad altre persone, i capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.
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