Un’impresa di assicurazione estera che intende esercitare un’attività assicurativa in Svizzera, oltre alle condizioni di cui agli articoli 7–14a , deve adempiere le condizioni seguenti:
essere autorizzata a esercitare l’attività assicurativa nel suo Stato di sede;
istituire una succursale in Svizzera, farla iscrivere nel registro di commercio e nominare un mandatario generale quale direttore;
disporre, presso la sua sede principale, di un capitale secondo l’articolo 8 e presentare una solvibilità sufficiente ai sensi degli articoli **** 9–9c , comprendente anche l’attività in Svizzera;
disporre, in Svizzera, di un fondo d’organizzazione secondo l’articolo 10 e dei corrispondenti elementi patrimoniali;
depositare in Svizzera una cauzione corrispondente a una determinata frazione del volume d’affari svizzero.
La FINMA stabilisce la frazione del volume d’affari svizzero ai sensi del capoverso 1 lettera e e determina il calcolo della cauzione, il relativo luogo di custodia e gli elementi patrimoniali computabili.
Sono fatte salve le disposizioni derogatorie contenute nei trattati internazionali.
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