Sempre che nel quadro della vigilanza sul singolo istituto non soggiacciano alla competenza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) in materia di misure di protezione, misure in caso di pericolo di insolvenza e misure in caso di fallimento dell’impresa di assicurazione, sottostanno agli articoli 51–54j della presente legge:
le società madri di un gruppo o di un conglomerato domiciliate in Svizzera;
indipendentemente dall’esistenza di una sorveglianza di gruppi o di conglomerati, le società del gruppo o del conglomerato con sede in Svizzera che svolgono funzioni importanti per le attività soggette ad autorizzazione (società importanti del gruppo e del conglomerato).
Il Consiglio federale stabilisce i criteri per valutare l’importanza.
La FINMA designa le società importanti del gruppo e del conglomerato e ne stila un elenco. Quest’ultimo è accessibile al pubblico.
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