Gli articoli 10, 13, 15, 17–20, 32–34, 36–39, 52e capoverso 2, 54abis, 57–59 e 62 non sono applicabili alle imprese di assicurazione che esercitano esclusivamente la riassicurazione.
Se un’impresa di assicurazione esercita sia l’assicurazione diretta che la riassicurazione, l’inapplicabilità delle disposizioni di cui al capoverso 1 concerne soltanto l’attività di riassicurazione.
Le altre disposizioni si applicano per analogia. Vanno prese in considerazione le minori esigenze di protezione della riassicurazione e le specificità del suo modello aziendale. Il Consiglio federale disciplina i particolari.
Le imprese di riassicurazione più piccole e meno complesse sono sottoposte a una sorveglianza allentata. Il Consiglio federale disciplina i particolari.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.