In caso di fallimento, il credito capitale e il pagamento degli interessi di strumenti di capitale assorbenti il rischio approvati dalla FINMA come strumenti di capitale imputabili al capitale sopportante i rischi secondo l’articolo 9a o che possono essere presi in considerazione nel capitale previsto secondo l’articolo 9a sono soddisfatti dopo i crediti non postergati e quelli postergati non imputabili al capitale sopportante i rischi secondo l’articolo 9a o che non possono essere presi in considerazione nel capitale previsto secondo l’articolo 9a .